Logo Associazione Italiana di Filosofia delle Religioni

STATUTO


Art. 1 È costituita l’Associazione Italiana di Filosofia della Religione (di seguito nominata AIFR), come ente di fatto senza fini di lucro, col fine di promuovere attività di ricerca e iniziative culturali (convegni, seminari, borse di studio, pubblicazioni, ecc.) nel campo degli studi religiosi. In particolare, essa promuove il rapporto con la European Society for Philosophy of Religion e con altre istituzioni similari in ambito internazionale.

Art. 2 Il rapporto associativo è regolato dall’Assemblea dei soci, cui possono partecipare tutti i soci in regola con l’iscrizione, senza possibilità di delega. L’Assemblea, convocata a mezzo di posta, e-mail o fax, con preavviso di almeno 30 giorni (salvo casi di urgenza), si riunisce almeno una volta all’anno, per deliberare su tutte le questioni inerenti alle attività istituzionali dell’Associazione, approvare il bilancio e eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo (formato da 3 a 5 membri).

Art. 3 Si diventa membri dell’AIFR dietro semplice domanda, previa presentazione di due membri dell’Associazione, e versando la quota associativa. La quota associativa è fissata di volta in volta dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La mancanza del versamento della quota sociale annuale determina la decadenza da socio.

Art. 4 Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, che è l’organo deliberante e di indirizzo generale; il Presidente, che rappresenta l’Associazione; il Consiglio Direttivo (che nomina al suo interno un Segretario), con funzione esecutiva di organizzazione e di tesoreria. Il Presidente e il Consiglio Direttivo restano in carica per un quadriennio, e possono essere rieletti alla scadenza. L’Assemblea designa un collegio di 3 revisori dei conti, che elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 5 Per il funzionamento e l’esercizio delle sue attività l’Associazione si avvale delle quote associative, dei contributi dei soci, dei contributi versati da Enti pubblici o privati o da singoli.

Art. 6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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